CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA: WELFARE CONTRATTUALE

Contratto

L’accordo del 27 febbraio 2017 conferma l’attivazione (art. 17, Sezione Quarta, Titolo IV del CCNL), dal 1° giugno 2017, a favore dei lavoratori di strumenti di welfare (di cui le Parti hnno Concordato un elenco esemplificativo allegato all’accordo), da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo, nelle seguenti misure:
– 100,00 euro a partire dal 1° giugno 2017;
– 150,00 euro a partire dal 1° giugno 2018;
– 200,00 euro a partire dal 1°giugno 2019.
I destinatari del beneficio sono i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno mediante:
– contratto a tempo indeterminato;
– contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
E’ prevista l’esclusione dei lavoratori in aspettativa non retribuita nè indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali sconti fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto convenuto dalle Parti si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi (in tale caso le Parti firmatarie potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento stabilite dalla disposizione in esame).
Ai fini dell’applicazione delle suddette previsioni le aziende si confronteranno con la RSU per l’individuazione, considerate le esigenze dei lavoratori, la propria organizzazione e il rapporto con il territorio, di una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Sussiste la possibilità per i lavoratori di destinare suddetti valori, di anno in anno, al Fondo COMETA o al Fondo MètaSalute (secondo regole e modalità fissate dagli stessi Fondi), fatto salvo che il costo massimo a carico dell’azienda non può superare i 100,00, 150,00 e 200,00 euro, rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.
Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di febbraio 2018 è previsto un incontro delle Parti per la verifica del puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.

L’articolo CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA: WELFARE CONTRATTUALE sembra essere il primo su Il Commercio.

Source: Il Commercio
{$excerpt:n}
CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA: WELFARE CONTRATTUALE