Gli aspetti salienti fiscali della locazione turistica
- 17 Luglio 2018
- Posted by: amministratore
- Categoria: Il Commercio

ASPETTI FISCALI
Il regime fiscale delle locazioni cosiddette “brevi” è delineato dall’art. 4 della legge 96/2017, intendendo come tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, e riguarda solo le locazioni stipulate fuori dal regime di impresa.
1. Applicazione della cedolare secca
È possibile effettuare l’opzione per il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21% con riferimento ai contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017. Tale facoltà è inoltre prevista anche per i corrispettivi lordi derivanti:
- dai contratti di sublocazione;
- dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi.
In entrambi i casi deve trattarsi di contratti riconducibili alla tipologia della locazione breve. L’applicazione della cedolare secca agli affitti brevi non è una novità, in quanto era già ammessa in precedenza per le locazioni di durata inferiore ai 30 giorni. E’ innovativa la previsione che ne estende l’applicazione anche ai contratti “che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali”, in quanto la presenza di tali servizi, limitatamente all’inizio della locazione, non è di per sé sufficiente a configurare un’attività di impresa, rimanendo, invece, il contratto nell’ambito delle locazioni private.
2. Esercizio dell’opzione per la cedolare secca
L’opzione per il regime della cedolare secca è generalmente esercitata alla registrazione del contratto. Per i contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso, come le locazioni “brevi”, di durata complessiva nell’anno non superiore a 30 giorni, il locatore può:
- applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito;
- oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di
registrazione volontaria del contratto.
Nel caso delle locazioni brevi, non potendosi configurare l’ipotesi della locazione a canone concordato, si applica solo l’aliquota del 21%.
3. Adempimenti in capo agli intermediari e ai gestori di portali telematici
Gli intermediari, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici:
- devono trasmettere i dati entro il 30 giugno dell’anno successivo;
- devono operare la ritenuta del 21% in qualità di sostituti di imposta qualora incassino i canoni o i corrispettivi dei contratti; sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Trasmissione dei dati
I soggetti sopra citati devono trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
Ritenuta del 21%
Gli intermediari e i gestori dei portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti in oggetto, devono operare (e versare), in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario. La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo. La ritenuta si considera operata:
- a titolo di imposta, in presenza di opzione per la cedolare secca;
- a titolo di acconto, nel caso in cui non sia esercitata l’opzione.
4. Applicazione dell’imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno
E’ previsto l’assoggettamento dei titolari, ovvero dei soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, all’applicazione dell’imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno, alla stessa stregua delle altre strutture ricettive, qualora esercitate in comuni in cui è stata disposto tale prelievo locale.
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