I cambiamenti in contesto particolare: Casa e Appartamenti Vacanza (CAV)

Dopo aver visto i cambiamenti nel contesto generale avvenuti con la nuova normativa, soffermiamoci sui contesti particolari sulle tipologie ricettive extralberghiere, vedendo i Casa e Appartamenti Vacanza (CAV).

Capacità ricettiva

Legislazione previgente: la capacità ricettiva non è espressa in termini di limiti massimi di camere, come per le strutture precedenti, ma rileva il numero minimo di unità abitative di civile abitazione, pari a 3, da cui partire per avviare l’attività,

Legislazione attuale: viene mantenuto il limite minimo delle 3 unità abitative di civile abitazione per la costituzione delle CAV.

Gestione

Legislazione previgente: La gestione delle CAV è unicamente imprenditoriale e prevede la formula dell’utilizzo a favore di turisti, nonché a coloro che si spostano per motivi di studio, lavoro, affari ecc…, fino a 3 mesi consecutivi. In vigenza dell’attuale disciplina, è stata prevista la gestione anche indiretta in modo che l’attività potesse essere affidata in gestione a soggetti terzi (cooperative turistiche, consorzi e società consortili di imprenditori turistici, piccole e medie imprese o imprenditori individuali operanti nel turismo) alla stessa stregua degli alloggi vacanza (tipologia ricettiva a sé stante) con estensione del rapporto di gestione mediante stipula di apposita convenzione tra il titolare della Cav e il soggetto gestore.

Legislazione attuale: La gestione delle CAV comprende anche quella degli ex alloggi vacanza (pertanto occorrono almeno 3 unità immobiliari anche per questi) e rimane unicamente di tipo imprenditoriale. Essa prevede la nuova formula dell’offerta di unità abitative senza vincoli temporali, data la natura varia degli ospiti alloggiati (tale nuova formula contrattuale è stata fatta oggetto di specifico emendamento per la modifica dell’art. 6 della l.r. 13/2017), nonché nella loro interezza, dato che al loro interno non possono essere riservati in modo permanente vani o locali al titolare o ad altri soggetti. La gestione è diretta o indiretta:

a) quando sono gestiti in forma imprenditoriale diretta, i proprietari, siano essi imprenditori turistici, singoli o associati, o facenti parte di un consorzio o di una cooperativa turistica, gestiscono direttamente tre o più case o appartamenti;

b) quando sono gestiti in forma imprenditoriale indiretta, i proprietari danno in gestione le case o gli appartamenti, nel numero di cui alla lettera a), ad imprenditori singoli o associati, o ad agenzie immobiliari, ad intermediari immobiliari, a società di gestione immobiliare, anche turistica, o a società facenti parte di consorzi o cooperative che operano nel settore turistico. Viene pertanto estesa ad altri soggetti intermediari la formula della gestione indiretta.

Preparazione e somministrazione bevande

Legislazione previgente: non è consentita l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, come del resto alcun servizio centralizzato o comune (fatta eccezione per la reception per consegna chiavi).

Legislazione attuale: non è consentita l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande né servizi di natura alberghiera. Rimane aperta la facoltà di stabilire in regolamento regionale possibili disposizioni atte a rendere disponibili locali accessori esistenti e pertinenziali alla struttura per eventuali attività complementari senza che la gestione delle stesse comporti cespite autonomo di ricavo e utilizzo di personale dedicato.

Periodi di apertura

Legislazione previgente: la struttura non ha limiti di apertura essendo consentita sia stagionalmente che annualmente.

Legislazione attuale: la struttura non ha limiti di apertura essendo consentita sia stagionalmente che annualmente.

Destinazione d’uso

Legislazione previgente: l’attività viene svolta in immobili a destinazione residenziale e non comporta la necessità del cambio della medesima già in atto nell’unità immobiliare.

Legislazione attuale: l’attività viene svolta in immobili a destinazione residenziale e non comporta la necessità del cambio della medesima già in atto nell’unità immobiliare. (Eventuali deroghe possono prevedersi, eccezionalmente, per strutture già collocate in immobili a destinazione turistico-ricettiva come per gli affittacamere)

Denominazione

Legislazione previgente: è prevista la denominazione di “residence” o “residenza turistica” se le unità immobiliari sono collocate in un corpo unico o a più corpi di fabbrica sempre con un numero minimo di 3 unità immobiliari.

Legislazione attuale: a fini promozionali e commerciali, ciascuna unità abitativa costituente le CAV, può avvalersi della denominazione di “casa vacanza”, se trattasi di unità abitativa autonoma, indipendente o semindipendente, o di “appartamento vacanza”, se trattasi di unità abitativa inserita in un contesto condominiale. Per le unità immobiliari collocate a corpo unico o a più corpi di fabbrica rilevano le seguenti innovazioni:

a) la denominazione consentita è quella di “residence” e non anche di “residenza turistica” onde non creare confusione con l’omonima denominazione di “residenza turistica alberghiera” o RTA;

b) la denominazione “residence” poggia su nuovi criteri che devono essere cumulativamente presenti:

– numero minimo di otto appartamenti collocati all’interno di immobili a corpo unico o a più corpi facenti parte di un unico complesso residenziale, senza alcuna promiscuità con altri appartamenti privati ad uso abitativo;

– gestione comprensiva di tutti i servizi di ospitalità turistica previsti dall’articolo 11 della l.r. 13/2017;

– disponibilità di un locale dedicato al ricevimento degli ospiti e al servizio di portineria.

L’articolo I cambiamenti in contesto particolare: Casa e Appartamenti Vacanza (CAV) sembra essere il primo su Il Commercio.

Source: Il Commercio
{$excerpt:n}
I cambiamenti in contesto particolare: Casa e Appartamenti Vacanza (CAV)