I cambiamenti in contesto particolare: gli Ostelli
- 6 Agosto 2018
- Posted by: amministratore
- Categoria: Il Commercio

Capacità ricettiva
Legislazione previgente: non è prevista alcuna capacità ricettiva minima o massima per le camere o camerate ammesse nella struttura.
Legislazione attuale: non è prevista alcuna capacità ricettiva minima o massima per le camere o camerate ammesse nella struttura.
Gestione
Legislazione previgente: La gestione degli ostelli è per lo più di appannaggio di organizzazioni senza scopo di lucro o di enti no profit che le gestiscono per finalità sociali, culturali, sportive, religiose e assistenziali a favore di giovani e gruppi di giovani.
Legislazione attuale: La gestione degli ostelli è per lo più di appannaggio di organizzazioni senza scopo di lucro o di enti no profit che le gestiscono per finalità sociali, culturali, sportive e religiose a favore prevalentemente di giovani e gruppi di giovani.
Preparazione e somministrazione alimenti e bevande
Legislazione previgente: i gestori degli ostelli per la gioventù possono preparare e somministrare alimenti e bevande agli alloggiati nonché agli ospiti e a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui la stessa è destinata. E’ prevista anche una cucina o un posto cottura di uso comune per gruppi autogestiti.
Legislazione attuale: nulla cambia rispetto alla previsione della normativa previgente essendo consentita la preparazione e somministrazione con le medesime modalità.
Periodi di apertura
Legislazione previgente: la struttura non ha limiti di apertura essendo consentita sia stagionalmente che annualmente mentre alcune attività svolte all’interno di esse hanno durate temporali limitate per consentire il turn over degli eventi.
Legislazione attuale: la struttura non ha limiti di apertura essendo consentita sia stagionalmente che annualmente mentre alcune attività svolte all’interno di esse hanno durate temporali limitate per consentire il turn over degli eventi.
Destinazione d’uso
Legislazione previgente: l’attività viene svolta in immobili a destinazione turistico-ricettiva.
Legislazione attuale: l’attività viene svolta in immobili a destinazione turistico-ricettiva.
Denominazione
Legislazione previgente: è prevista la sola dicitura di “ostelli per la gioventù”.
Legislazione attuale: dalla precedente denominazione si è eliminata, per opportunità, la dicitura “per la gioventù” nell’intento di estendere l’offerta turistica anche a favore di altre categorie di ospiti che, allo stesso modo, possono usufruire dei servizi erogati dalla stessa struttura.
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Source: Il Commercio
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I cambiamenti in contesto particolare: gli Ostelli