Proroga versamento imposte da Unico 2019

Con l’approvazione del Decreto Crescita, avvenuto in data 29 giugno, è stata disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti delle imposte derivanti dal modello UNICO 2019 per i soggetti a cui si applicano i nuovi Indici di Affidabilità Fiscale (ISA) che, come è noto, hanno sostituito a partire dall’anno d’imposta 2018 gli Studi di Settore.

La proroga interessa pertanto tutti i titolari di attività il cui codice attività rientra nell’ambito di applicazione degli ISA ( con esclusione delle attività che dichiarano ricavi superiori a €. 5 .164.569), nonché i soggetti “collegati” a tali attività (soci delle società, collaboratori di impresa familiare, soci di Srl in regime di trasparenza fiscale).

Non sono interessati alla suddetta proroga le persone fisiche non titolari di partita IVA e le attività per le quali non è prevista l’applicazione dei nuovi indici; per tali soggetti rimangono in vigore le originarie scadenze di versamento del 1 ° luglio e 30 luglio con maggiorazione dello 0,4%.

In merito all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi che, si ricorda decorre dal 1 ° luglio 2019 (in via anticipata rispetto alla decorrenza generalizzata del 1 gennaio 2020) per i soggetti che hanno realizzato nel 2018 ricavi superiori a€. 400.000, lo stesso Decreto Crescita ha previsto che la trasmissione telematica dei corrispettivi possa avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; tuttavia nel primo semestre di applicazione non verranno applicate sanzioni se la trasmissione dei corrispett.vi giornalieri avviene entro un mese dall’effettuazione dell’operazione e comunque non oltre il termine di liquidazione IVA.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 15/E pubblicata il 29 giugno 2019 chiarisce che, stante le difficoltà in sede di prima applicazione, tali disposizioni valgono fino all’attivazione del nuovo registratore telematico e comunque non oltre la scadenza del semestre. Resta inteso che in attesa dell’attivazione del registratore telematico permangono i preesistenti obblighi fiscali ovvero la certificazione dei corrispettivi, con il rilascio dello scontrino fiscale (emesso con il registratore preesistente) o della ricevuta fiscale, nonché l’annotazione dell’importo sui corrispettivi giornalieri.

Per ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni sopra citate contattare gli uffici Centrali e Zonali.

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Source: Il Commercio
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