FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

RIUNIONE ASCOM-FIGISC IL 21 GIUGNO ALLE 21,00

Il 21 giugno alle ore 21,00 presso la sala Biginelli della sede Ascom a Vercelli (con ingresso da Via Laviny 27), si terrà un seminario informativo inerente la fatturazione elettronica obbligatoria in vigore dal prossimo 1° luglio.
Nell’ambito dell’incontro, oltre a descrivere la nuova normativa ed i relativi obblighi, verranno presentate le soluzioni informatiche e di servizio messe a punto ad hoc per affrontare nel modo più semplice la nuova fatturazione, sia per i distributori che per i loro clienti.

Saranno presenti, oltre agli esperti contabili ed informatici Ascom, il Presidente regionale Figisc (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti) Pierluigi Barbano ed il Segretario regionale Antonio Barioni.

La Finanziaria 2018 ha previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutti gli operatori a partire dal 1.1.2019; tuttavia tale obbligo è stato anticipato al 1.7.2018 per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti da autotrazione effettuati nei confronti di soggetti passivi IVA.

La stessa Finanziaria ha inoltre previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati strumenti tracciabili, stabilendo nel contempo l’eliminazione delle scheda carburante che, pertanto, non sarà più utilizzabile dal 1.7.2018.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente chiarendo che:

  • le cessioni in esame vanno riferite alla benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione; ne consegue che sono escluse dall’obbligo di fattura elettronica dall’1.7.2018, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.
  • ai fini del pagamento “tracciato” sono ritenuti idonei i mezzi di pagamento elettronici (carte di credito/debito, prepagate), gli addebiti diretti, i bonifici bancari/postali e gli assegni bancari/circolari.
  • qualora si effettuino contemporaneamente cessioni di carburante per autotrazione e cessioni di altri prodotti, questi ultimi devono essere ricompresi nell’obbligo di fatturazione elettronica.

Consapevoli dei problemi organizzativi legati alle difficoltà di dotarsi dei mezzi informatici necessari per adempiere agli obblighi di legge, le Associazioni di Categoria hanno richiesto più volte la proroga dell’entrata in vigore degli adempimenti per consentire a tutti gli impianti di distribuzione l’adeguamento tecnologico richiesto. Purtroppo alla data attuale nessun provvedimento di proroga è stato emanato; conseguentemente, a partire dal 1 luglio 2018, tutte le fatture emesse nei confronti dei soggetti con partita IVA e relativi alle cessioni di carburanti per autotrazione dovranno essere in formato elettronico, rispettando i tracciati informatici previsti dalla normativa, ed inviate utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. A tal scopo dovranno essere reperiti all’atto dell’emissione della fattura, i dati fiscali del cliente e il codice destinatario o in alternativa un indirizzo PEC valido. Per facilitare l’acquisizione di tali dati, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un QRCode che ogni soggetto titolare di partita IVA potrà richiedere all’Agenzia delle Entrate e che potrà essere presentato all’impianto di distribuzione per l’immediato rilevamento dei dati mediante apposito lettore.

Infine si segnala che nel caso il cliente sia in possesso delle cosiddette “carte petrolifere”, l’obbligo e i conseguenti adempimenti relativi all’emissione della fattura elettronica ricadono direttamente sulla compagnia petrolifera

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Source: Il Commercio
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FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE