I cambiamenti in contesto particolare: gli affittacamere
- 23 Luglio 2018
- Posted by: amministratore
- Categoria: Il Commercio

Dopo aver visto i cambiamenti nel contesto generale avvenuti con la nuova normativa, soffermiamoci sui contesti particolari sulle tipologie ricettive extralberghiere, partendo dagli AFFITTACAMERE.
Capacità ricettive:
Legislazione previgente: da 1 a 6 camere con massimo 12 posti letto in due appartamenti nello stesso stabile sia di propria residenza che in altro fabbricato non di residenza.
Legislazione attuale: da 1 a 6 camere con massimo 12 posti letto in due appartamenti nello stesso stabile sia di propria residenza che in altro fabbricato non di residenza.
Gestione:
Legislazione previgente: La gestione è consentita nelle forme dell’organizzazione familiare solitamente con carattere imprenditoriale. Secondo alcune risoluzioni ministeriali dell’Agenzia dell’attività di affittacamere può essere considerata occasionale e, pertanto, pertanto, non soggetta ad IVA, solo in presenza di alcune contestuali condizioni:
a) attività svolta nella casa di abitazione di chi offre il servizio che deve convivere con gli ospiti;
b) il servizio reso deve comprendere esclusivamente alloggio e prima colazione senza collaborazioni e personale extrafamiliare;
c) l’attività, anche se esercitata periodicamente, non deve essere svolta in modo sistematico, con carattere di stabilità e con organizzazioni di mezzi professionalmente richiesti per l’esercizio di impresa.
Legislazione attuale: La gestione è consentita nelle forme dell’organizzazione familiare:
a) in forma non imprenditoriale: attività con carattere occasionale, senza continuità, sistematicità e organizzazione professionale dei mezzi di impresa fino ad un massimo di 3 camere e 6 p.l senza l’offerta alle persone alloggiate di alcun servizio aggiuntivo, né della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
b) in forma imprenditoriale: attività con carattere continuativo, sistematico e professionale fino ad un massimo di 6 camere e 12 p.l., fornendo il servizio di pernottamento e ulteriori servizi complementari e l’eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande alle sole persone alloggiate.
Preparazione e somministrazione alimenti e bevande
Legislazione previgente: è consentita l’attività di preparazione e somministrazione di pasti (pranzi e cene) oltre che della prima colazione alle sole persone alloggiate.
Legislazione attuale: l’attività viene disciplinata secondo la modalità di gestione esercitata dal titolare (Vedi sopra).
Periodi di apertura
Legislazione previgente: la struttura può essere aperta sia stagionalmente che annualmente senza limiti temporali nell’arco dell’anno solare.
Legislazione attuale: la struttura può essere aperta sia stagionalmente che annualmente. Con il regolamento di attuazione verranno definiti criteri e parametri temporali per la gestione a carattere non imprenditoriale.
Destinazione d’uso
Legislazione previgente: l’attività viene svolta in immobili a destinazione residenziale e non comporta la necessità del cambio della medesima già in atto nell’unità immobiliare.
Legislazione attuale: l’attività viene svolta in immobili a destinazione residenziale e non comporta la necessità del cambio della medesima già in atto nell’unità immobiliare. Con regolamento di attuazione si possono ipotizzare eccezionali mantenimenti di destinazione turistico-ricettiva a favore di immobili in cui non si riescono a collocare strutture alberghiere per ragioni strutturali.
Denominazione
Legislazione previgente: è prevista unicamente la denominazione di “affittacamere” che nel corso degli anni ha creato qualche criticità e danno d’immagine dovuto ad un marchio commerciale non facilmente collocabile sul mercato turistico, probabilmente dovuto anche a qualche retaggio del passato.
Legislazione attuale: per rendere più competitiva e accattivante l’attività di affittacamere, sono state inserite alcune denominazioni, commercialmente più in voga nel mercato turistico, che i titolari possono utilizzare tra cui guest-house e room rental. Inoltre, se si presta anche il servizio di ristorazione è consentita la denominazione aggiuntiva “food and beverage”. Gli esercizi di affittacamere annessi ad un pubblico esercizio di ristorazione, gestiti dallo stesso titolare e ubicati in un complesso immobiliare unitario, possono assumere, infine, la denominazione di “locanda” e richiedono la gestione unicamente imprenditoriale anche se con capacità ricettiva fino a 3 camere e 6 p.l.
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Source: Il Commercio
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I cambiamenti in contesto particolare: gli affittacamere