I cambiamenti in contesto particolare: i Bed & Breakfast
- 23 Luglio 2018
- Posted by: amministratore
- Categoria: Il Commercio

Dopo aver visto i cambiamenti nel contesto generale avvenuti con la nuova normativa, soffermiamoci sui contesti particolari sulle tipologie ricettive extralberghiere, vedendo i BED & BREAKFAST.
Capacità ricettiva
Legislazione previgente: da 1 a 3 camere con massimo 6 posti letto (p.l.) in un unico appartamento di civile abitazione ove il titolare dimora abitualmente. A seguito della direttiva dell’Unione Europea 2006/123/CE (direttiva dei Servizi o Bolkestein) non è stato più possibile vincolare l’esercizio di un’attività di produzione e scambio di beni e servizi per cui anche il titolare di un B&B può avere la residenza in luogo diverso da quello in cui esercita l’attività ricettiva.
Legislazione attuale: da 1 a 6 camere con massimo 12 posti letto (p.l.) in un unico appartamento di civile abitazione ove il titolare dimora abitualmente o elegge un proprio domicilio. Tale opzione è stata necessaria per le ragioni espresse in materia di direttiva Bolkestein.
Gestione
Legislazione previgente: La gestione del B&B comporta da parte del titolare l’esercizio saltuario e occasionale, nell’ambito della propria organizzazione familiare e in compresenza con l’ospite del servizio di pernottamento e prima colazione.
Legislazione attuale: La gestione del B&B comporta l’esercizio dell’attività del titolare, nell’ambito della propria organizzazione familiare e in compresenza con l’ospite del servizio di pernottamento e prima colazione. Viene inoltre disciplinata secondo una duplice modalità do gestione, a seconda dell’organizzazione intrapresa, ossia:
a) in forma non imprenditoriale: l’attività comporta che il titolare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, offra in forma saltuaria e non continuativa, il servizio richiesto in non più di 3 camere e 6 p.l.;
b) in forma imprenditoriale: l’attività comporta che il titolare fornisca, con carattere continuativo, abituale e professionale, il servizio richiesto in non più di 6 camere e 12 p.l. E’ stato inoltre sancito che l’attività in esame richiedesse, in ogni caso, la sistemazione, all’interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare onde scongiurare fenomeni di gestione molto in uso di B&B camuffati da affittacamere o gestiti in seconde case.
Preparazione e somministrazione alimenti e bevande
Legislazione previgente: è consentita l’attività di preparazione e somministrazione unicamente per la prima colazione alle sole persone alloggiate.
Legislazione attuale: è consentita l’attività di preparazione e somministrazione unicamente per la prima colazione alle sole persone alloggiate.
Periodi di apertura
Legislazione previgente: la struttura può essere aperta per un periodo complessivo massimo di 270 giorni nell’arco dell’anno solare e con le seguenti modalità:
a) un periodo minimo di apertura continuativa di 45 giorni;
b) i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.
Tuttavia, tale modalità di apertura e la conseguente limitazione temporale ha generato, nel corso degli anni, criticità operative in caso di esercizio imprenditoriale che, in ossequio al principio della libera iniziativa privata di impresa, non può essere sottoposto a regimi vincolistici in termini temporali.
Legislazione attuale: viene consentita un’apertura dell’attività basata sulle modalità di gestione intraprese dal titolare e con possibili limitazioni, nell’arco dell’anno solare, per le sole attività intraprese con carattere non imprenditoriale da definirsi nell’apposito regolamento di Giunta regionale.
Destinazione d’uso
Legislazione previgente: l’attività viene svolta in immobili a destinazione residenziale e non comporta la necessità del cambio della medesima già in atto nell’unità immobiliare.
Legislazione attuale: l’attività viene svolta in immobili a destinazione residenziale e non comporta la necessità del cambio della medesima già in atto nell’unità immobiliare.
Denominazione
Legislazione previgente: è prevista unicamente la denominazione di “bed and breakfast”.
Legislazione attuale: è prevista unicamente la denominazione di “bed and breakfast”.
Classificazione
Legislazione previgente: nel panorama ricettivo extralberghiero rappresentano l’unica tipologia attualmente classificata a stelle (da 1 a 4)
Legislazione attuale: con il regolamento di attuazione si opererà una rivisitazione dei criteri e degli standard di classificazione per rendere uniforme, coerente e omogeneo l’intero sistema classificatorio in relazione anche alle altre tipologie ricettive extralberghiere che, in base alle relative caratteristiche, saranno tutte assoggettate a classificazione.
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I cambiamenti in contesto particolare: i Bed & Breakfast