I cambiamenti in contesto particolare: le Case per Ferie
- 6 Agosto 2018
- Posted by: amministratore
- Categoria: Il Commercio

Dopo aver visto i cambiamenti nel contesto generale avvenuti con la nuova normativa, soffermiamoci sui contesti particolari sulle tipologie ricettive extralberghiere, vedendo i Case per Ferie.
Capacità ricettiva
Legislazione previgente: non è prevista alcuna capacità ricettiva minima o massima per le camere o camerate ammesse nella struttura.
Legislazione attuale: non è prevista alcuna capacità ricettiva minima o massima per le camere o camerate ammesse nella struttura.
Gestione
Legislazione previgente: La gestione delle case per ferie è per lo più di appannaggio di organizzazioni senza scopo di lucro o di enti no profit che le gestiscono per finalità sociali, culturali, sportive, religiose e assistenziali. E’ una formula ricettiva per lo più “spartana” senza l’offerta di servizi tipici delle aziende alberghiere. A seguito della direttiva Bolkestein la Regione Piemonte ha consentito un’estensione gestionale anche a favore di soggetti privati in forma di impresa.
Legislazione attuale: La gestione delle case per ferie è per lo più di appannaggio di organizzazioni senza scopo di lucro o di enti no profit, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari, che le gestiscono per finalità sociali, culturali, sportive e religiose. Sono compresi tra i gestori gli enti e le aziende che forniscono il servizio a favore dei dipendenti e loro familiari mancante nella precedente legislazione a seguito di incompleto emendamento ma già in uso presso le colonie. Oltre ai soggetti di cui sopra, nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o di altri enti con cui viene stipulata apposita convenzione.
Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande
Legislazione previgente: I gestori della case per ferie possono preparare e somministrare alimenti e bevande agli alloggiati nonché agli ospiti e a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui la stessa è destinata. E’ prevista anche una cucina di uso comune per gruppi autogestiti.
Legislazione attuale: nulla cambia rispetto alla previsione della normativa previgente essendo consentita la preparazione e somministrazione con le medesime modalità.
Periodi di apertura
Legislazione previgente: la struttura non ha limiti di apertura essendo consentita sia stagionalmente che annualmente.
Legislazione attuale: la struttura non ha limiti di apertura essendo consentita sia stagionalmente che annualmente.
Destinazione d’uso
Legislazione previgente: l’attività viene svolta in immobili a destinazione turistico-ricettiva.
Legislazione attuale: l’attività viene svolta in immobili a destinazione turistico-ricettiva.
Denominazione
Legislazione previgente: è prevista una nomenclatura che identifica, a seconda delle finalità conseguite, le seguenti denominazioni e sottotipologie:
a) colonie;
b) pensionati universitari;
c) casa della giovane;
d) foresteria;
e) casa per esercizi spirituali.
Sono inserite nella nomenclatura delle case per ferie anche le case vacanze (cd. case alpine) istituite con la l.r. 4/2003 che, di fatto, presentano analoghe caratteristiche funzionali e sono di proprietà degli enti o associazioni che organizzano le attività ludico-ricreative per un periodo massimo di 20 giorni.
Legislazione attuale: al fine di rendere maggiormente coerente e omogenea la nomenclatura delle case per ferie e renderla meno frammentaria, si sono individuate le seguenti denominazioni e sottotipologie:
a) foresterie: strutture ricettive annesse a collegi, convitti, istituti religiosi, gestite da enti o associazioni che operano nel campo del turismo sociale, religioso, scolastico e giovanile;
b) centri soggiorno: strutture ricettive gestite da associazioni, da enti pubblici o da soggetti e organizzazioni private, volte all’accoglienza e all’ospitalità, anche in forma di gruppo, per la promozione del turismo sociale, educativo e sportivo.
Le strutture di cui alla, lettera b), in relazione alle finalità conseguite, aggiungono alla propria denominazione le seguenti dizioni:
a) “vacanza” o, in alternativa, “colonia estiva” o “invernale”, se sono volte all’ospitalità finalizzata a vacanza di bambini e ragazzi fino alla scuola secondaria di primo grado;
b) “studio”, se sono volte all’ospitalità finalizzata all’educazione e alla formazione e sono dotate di adeguate attrezzature per l’attività didattica e convegnistica specializzata;
c) “sportivo”, se sono volte all’ospitalità finalizzata alla promozione dello sport e del benessere fisico e sono dotate di adeguate attrezzature, anche all’aperto, per la pratica dell’attività sportiva;
d) “eventi”, se sono strutture ricettive ad uso occasionale, volte all’ospitalità di persone, singole o in forma di gruppi, in occasione di particolari eventi a carattere eccezionale o di manifestazioni locali, la cui attività è consentita fino ad un massimo di sessanta giorni nel corso dell’anno solare.
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